I diritti dei minori
L’articolo 315 bis c.c. stabilisce che Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni.
Giova precisare che, tali diritti spettano a ogni figlio indipendentemente dal fatto che sia nato da una coppia sposata oppure non sposata.
E nel caso in cui i genitori si separano, il nostro legislatore ha previsto che ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.
Così viene stabilito dal giudice ( sempre in sede di separazione) l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo in considerazione i seguenti

Presupposti:
- attuali esigenze del figlio;
- tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- permanenza presso ciascun genitore;
- situazione reddituale dei genitori;
- valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.
L’affidamento condiviso
Si precisa che, con la legge del 2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non è venuto meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento! In quanto si deve sempre tener conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono.
Piccola parentesi, che riuscirà a chiarire che il concetto di affidamento condiviso non va inteso come affidamento alternato o congiunto, nel senso che il collocamento fisico dei minori può essere disposto presso uno soltanto dei genitori e, dunque, una tale modalità di affidamento non implica tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, fermo restando che ogni scelta per l’educazione e la crescita dei figli deve essere oggetto di accordo tra i genitori (Corte d’appello Ancona n. 384/2012).
Infatti il minore coinvolto suo malgrado nella crisi genitoriale ha il diritto di avere il proprio principale punto di riferimento abitativo. Ciò sia – sulla base dei principi di diritto dettati dall’art. 316 c.c. nella formulazione successiva al d.lgs. 154/2013 (“I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”)
Nel nostro ordinamento è prevista anche l’ipotesi di accordi liberamente sottoscritti dai coniugi e, se necessario, è il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, valutando la capacità economica e considerando la complessiva consistenza del patrimonio.
Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento può essere modificato o estinguersi mediante apposito ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.
Il d.lgs. 154/2013 ribadisce l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli.
Nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei redditi dell’obbligato stesso siano versati all’altro genitore a favore dei figli.
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