Con l’art. 28 del decreto legge n.34 del 2020, il Governo al fine di aiutare e quindi contenere gli effetti (economici) derivanti dalle misure di contenimento del covid-19, ha riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
BENEFICIARI E CONDIZIONI
elemento soggettivo:
I beneficiari del credito d’imposta previsto dall’art. 28 sono:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
- enti non commerciali, compresi gli ETS (enti terzo settore) e quelli religiosi civilmente riconosciuti elemento oggettivo:I soggetti richiedenti devono aver avuto nell’anno 2019 ricavi non superiore a 5 milioni di euro e una riduzione del proprio fatturato di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto alle stesse mensilità del 2019.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche non è richiesta la dimostrazione della riduzione dei ricavi e compensi rispetto all’anno precedente.
ll beneficio scende al 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse (nei quali oltre alla messa a disposizione di vani ad uso ufficio viene fornita una ulteriore serie di servizi aggiuntivi) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle menzionate attività.
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